Art. 6.
(Servizi ispettivi comunali).
1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità della gestione e
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dell'esercizio della casa da gioco, il comune istituisce un apposito servizio ispettivo comunale, le cui norme di funzionamento sono stabile nel regolamento della casa da gioco e formano parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4, comma 4.